Pubblicazioni
La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione in uno spazio apposito presso gli uffici comunali di Stato Civile di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni. E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
In base all'Ordinamento di Stato Civile, per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi. La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al Comune di residenza dell'altro sposo se diverso da Potenza.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi di deposito, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio (rito civile) o rilasciare il nullaosta al Parroco o ad altro ministro di culto.
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni.
Riferimenti normativi: DPR396/2000, Codice Civile
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